La Cassazione ha confermato la condanna della Gestione liquidatoria di una USL (oggi soppresse, e sostituite dalle ASL) per attività poste in essere dal personale medico dipendente della medesima.
E’ stato cosi riconosciuto a favore di una bambina e della sua famiglia l’obbligo di risarcimento per i gravissimi danni conseguenti ad un’errata vaccinazione antitetanica e antidifterica.
Nella sentenza viene ribadito come per l’ente debba configurarsi una responsabilità da contatto, che prescinde dall’effettiva sussistenza di contratto vero e proprio e, viceversa, valorizza quella particolare relazione sociale fra il danneggiato e il danneggiante, tale da determinare in capo a quest’ultimo specifici obblighi comportamentali che superano il generico dovere di “non ledere”, tipico della responsabilità extracontrattuale.
Questo inquadramento favorisce notevolmente il paziente-danneggiato, facilitando la dimostrazione del pregiudizio subito e estendendo il temine utile per far valere i suoi diritti.
Sul punto, la recente giurisprudenza di merito sembra aver chiarito la portata precettiva del Decreto Balduzzi: per il danno da sanità pubblica permane una responsabilità di natura contrattuale da contatto sociale, mentre l’apprezzamento della colpa medica dovrà valutarsi alla luce delle cd. linee guida di settore.
Il giudice misurerà quindi rispetto delle regole e degli standard curativi previsti per la patologia o l’intervento posto in essere, mentre il sanitario dovrà provare di non essersi discostato da tali prescrizioni. Solo allora il paziente sarà chiamato a dimostrare la particolarità del proprio caso, curabile con cautele o condotte non riconducibili a linee guida ma comunque imposte da esperienza o prudenza per determinare esiti diversi e migliori.