Il tema della responsabilità medica è ad oggi di forte attualità a causa dei numerosissimi procedimenti civili e penali che vedono impegnati pazienti, medici e strutture ospedaliere.
Per ottenere il risarcimento del danno subito da mala pratice del medico è preferibile esperire l’azione civile e non quella penale, questo poiché il nesso causale è estremamente più favorevole specie ai fini dell’affermazione di responsabilità.
Alla luce della recente legislazione, il giudice, nel giudicare circa la responsabilità del medico dovrà valutare il rispetto delle cd. “guidelines” a cui il sanitario è tenuto a sottostare nell’esercizio della propria attività; guidelines che si pongono dunque come vero e proprio elemento di discrimine tra la “colpa grave” e la “colpa lieve” che con un ultimo intervento legislativo è stata, in sostanza, depenalizzata.
Per l’ottenimento del risarcimento del danno per malasanità è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria; procedimento che, data la delicatezza della materia può rivelarsi molto utile.
Esso infatti permette di velocizzare i tempi di lite, favorendo l’incontro tra le parti che, qualora raggiungano un accordo pongono fine ad una situazione che spesso è molto “probante”, specie per il danneggiato (paziente) ed evitare la totale soccombenza di una delle parti che può essere da un lato molto “dolorosa” (nel caso in cui a soccombere sia il paziente) e dall’atro molto onerosa (nel caso in cui a soccombere sia la struttura sanitaria e/o il medico).
Di contro però, il problema che si pone nell’utilizzare il meccanismo della mediazione è dato dalla diversa forza contrattuale tra la struttura sanitaria e il paziente nonché dalla “fragilità emotiva” dello stesso che lo renderà meno incline alla ricerca di una soluzione che lo soddisfi a pieno.
Per quanto attiene al profilo più strettamente giudiziario è da notare come i problemi che si pongono sono principalmente due; chi citare in giudizio e come determinare il danno subito.
In casi di mala pratice o mala sanità siamo in presenza di danni cagionati nell’esercizio di prestazioni sanitarie da un medico che in un modo o nell’altro ha un rapporto di tipo contrattuale con una struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) e pertanto la responsabilità che si configura sarà tanto del medico quanto della struttura stessa.
E’ consigliabile citare entrambi auspicando una transazione della controversia ovvero una tutela maggiore per il paziente altrimenti è preferibile citare unicamente la struttura sanitaria in quanto il medico ha sicuramente maggiore interesse a tutelare il proprio operato rispetto alla struttura sanitaria.