Verso il superamento del fittizio affidamento condiviso?

Bigenitorialità significa il diritto per i figli di coppie separate o divorziate «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi».
L’affidamento condiviso avrebbe dovuto assicurare il raggiungimento di tale obbiettivo.
In realtà non è stato così.
«Al di là dell’assegnazione formale dell’affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all’affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici, la legge non ha trovato effettiva applicazione» (fonte: Istituto Nazionale di Statistica).
In altri termini: affido condiviso si ma solo sulla carta perché il figlio minore viene, di regola, collocato prevalentemente presso un genitore, stabilendo il regime di visite, e ponendo a carico del genitore non collocatario un assegno per il mantenimento (indiretto) del figlio minore.

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La tendenza di leggere, nel senso sopra indicato, i principi ispiratori della riforma del 2006 è stata, di recente, oggetto di revisione da parte del tribunale di Roma e, successivamente, dei tribunali di Catanzaro e di Brindisi.
Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza del 26 marzo 2019, ha ribadito l’orientamento già espresso in decisioni precedenti, disponendo l’affidamento condiviso, il collocamento della figlia minore presso entrambi i genitori in modo paritetico secondo le modalità di visita imposte e il mantenimento diretto ordinario, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Entrambi i genitori devono provvedere al sostentamento della minore, essendo stati disposti tempi uguali di frequentazione.
Una decisione in tal senso presuppone due cose: che il figlio abbia un rapporto armonioso con entrambi i genitori e che, tra di essi, non vi sia una forte sperequazione economica.
Il collocamento paritario comporta, oltre al mantenimento diretto, la revoca dell’assegnazione della casa familiare, la quale andrà assegnata secondo le regole del diritto civile, cioè a chi ne è proprietario.

 

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