Due interessanti novità riguardo al cognome nell’ambito del matrimonio tradizionale e in quello “gay” che, come sappiamo, si chiama, a seguito dell’entrata in vigore della legge Cirinnà, Unione Civile.
Per il matrimonio tra persone di sesso diverso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/16, che abbiamo già sommariamente esaminato in un’altra occasione, sarà possibile, per i coniugi, aggiungere il nome della madre a quello del padre come cognome del figlio.
Per l’applicazione concreta della sentenza della Consulta, il Ministero degli Interni ha emanato la circolare 19.01.2017 con la quale si precisa però che solo in caso di accordo dei coniugi/genitori sarà possibile l’aggiunta del nome materno e che, invece, in caso di disaccordo al figlio sarà trasmesso il solo cognome paterno.
Per il “Matrimonio Gay”, invece, i decreti legislativi attuativi della legge Cirinnà sulle Unioni Civili, emanati proprio in questi giorni, consentono alla coppia omosessuale, in sede di dichiarazione di volersi unire civilmente, da rendersi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di dichiarare di voler assumere, per tutta la durata dell’Unione Civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. Questa facoltà, nel matrimonio tra persone di sesso diverso, è invece preclusa.