La Cassazione ha recentemente stabilito che l’accordo di separazione, una volta omologato dal giudice, non è più impugnabile per simulazione, residuando solo la riconciliazione o il divorzio.
Come sappiamo la simulazione è definita come “fenomeno dell’apparenza negoziale“.
Al di sotto del contratto posto in essere, c’è un’intesa fra le parti (cd. accordo simulatorio) destinata a non attribuirgli alcun effetto (cd. simulazione assoluta) oppure a volere un contratto diverso (cd. simulazione relativa).
Nell’ambito del diritto familiare, una volta che i coniugi si rivolgono vicendevolmente al Tribunale per l’omologazione della loro (apparente) separazione, concordano sugli effetti irretrattabili che da essa conseguono per legge.
“L’iniziativa processuale diretta ad acquisire la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare e neutralizzare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso. Appare invero logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione“.