Tenore di vita “riabilitato” in tema di assegno divorzile?

Nell’ambito dei giudizi di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudicante può tenere conto, nel riconoscere al coniuge più debole il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quale criterio che concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri indicati nel denunciato art. 5, l. div.
Cass. civ. sez. I, ord. 14 febbraio 2019, n. 4523 

La Corte di Cassazione, I sezione civile, giunge, alla soluzione del caso di specie, richiamandosi ai principi tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, arrivando a delle conclusioni conformi, con le quali riabilita, seppur in maniera scremata, lo svalorizzato criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Tanto è che questa sentenza non deprime i principi individuati inerenti all’autosufficienza e alla autoresponsabilità delle scelte dei coniugi. Tuttavia gli Ermellini, tenuto conto del caso concreto in esame, con tale provvedimento hanno eccezionalmente confermato l’assegno divorzile in favore di una ex moglie, stabilito dal giudice territoriale, tenendo conto anche del tenore di vita (elevato) goduto in costanza di matrimonio.
Il giudice del merito non ha certamente liquidato l’assegno divorzile in favore della donna per il sol fatto che la stessa avesse goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita garantito dal marito, ma ha constatato che il parametro dell’adeguatezza enunciato dall’art. 5, l. div. ha carattere intrinsecamente relativo e che esso impone perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con gli altri criteri indicatori che figurano nella norma (patrimonio, reddito, età, condizione lavorativa, partecipazione alla creazione del patrimonio familiare), nonché ha tenuto conto della «funzione assistenziale dell’assegno di divorzio che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà».

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Si è affermato, dunque, che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno «ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, l. div. in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà».
La Corte conclude, pertanto, confermando quanto sancito dai giudici etnei, in quanto tale decisione d’appello non sembra rifuggire da un’attenta ponderazione dei valori che la tematica dell’assegno divorzile impone, nei profili afferenti al riconoscimento del diritto, mettendoli in gioco secondo l’innovativa lettura delle SS.UU.

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