La questione del rimborso delle spese straordinarie affrontate dal genitore collocatario e affidatario nell’interesse del figlio, rappresenta da sempre una spinosa questione, spesso motivo di contenzioso giudiziale, tra i genitori separati o divorziati.
Sovente, in sede di separazione o divorzio, i genitori si limitano a porre a carico del genitore non collocatario o affidatario, oltre al pagamento di un assegno periodico per il mantenimento della prole, anche un contributo percentuale, di solito il 50%, a titolo di rimborso delle spese straordinarie. In genere, i genitori, non specificano cosa essi intendono per spese straordinarie, né dettano una procedura da seguire prima di affrontare tali spese. Anche i tribunali, spesso, evitano di richiamare l’attenzione dei separandi o divorziandi sulla opportunità di specificare meglio questo punto del loro accordo; del pari, nella sentenza di separazione o divorzio, difficilmente troveremo il dettaglio di cosa si debba intendere per spese straordinarie. La conseguenza è quella di dare adito ad un successivo contenzioso del quale nessuno e tantomeno i genitori avrebbero bisogno.
La soluzione per evitare tutto questo esiste ed è semplice, almeno per le separazioni e divorzi consensuali. Si tratterà di elencare, nell’accordo di separazione o divorzio, le spese che si reputano straordinarie e di prevedere o escludere, per tutte ma – meglio – solo per alcune di esse, il preventivo assenso del genitore non collocatario o affidatario.
L’elencazione potrebbe risultare non esaustiva ed allora i genitori potranno inserire nel loro accordo il riferimento al duplice criterio, spesso usato dalla giurisprudenza anche di legittimità per dirimere i contenziosi, ovvero: la corrispondenza della spesa all’interesse del minore in rapporto all’utilità che ad esso deriva e la sua sostenibilità in relazione alla situazione economica dei genitori.
Il riferimento a tali criteri potrà risultare utile ove si debba affrontare una questione relativa al rimborso di una spesa non ricompresa nell’elenco inserito nell’accordo di separazione o divorzio, oppure nel protocollo del tribunale al quale i genitori abbiano fatto riferimento.