Al momento di separarsi, i coniugi – genitori, stabiliscono, a carico del genitore non collocatario del figlio (o figli) minori, un assegno a titolo di contributo per l’ordinario mantenimento della prole. Tale assegno, di regola, è pagato al genitore cosiddetto collocatario. L’assegno è diretto a contribuire a tutte le spese che quotidianamente e ordinariamente il genitore, presso il quale il minore sta prevalentemente, deve affrontare per il vitto, l’alloggio, l’educazione, la cura della persona del minore, eccetera eccetera.
Si tratta, quindi delle cosiddette spese ordinarie, quelle giornaliere.
Al di fuori dell’area di copertura dell’assegno di mantenimento rimangono, quindi, tutte le cosiddette spese straordinarie.
Ma cosa si intende per spese straordinarie?
La Corte di Appello di Salerno, in una recentissima decisione, ha stabilito che per spese straordinarie si devono intendere le spese non programmabili, impreviste, «che trascendano le prevedibili e normali esigenze della vita quotidiana».
Applicando tale principio la Corte ha escluso che rientrino tra le spese straordinarie non solo quelle destinate allo sport ma anche quelle per l’iscrizione del minore alla scuola privata.
Questo, in considerazione dell’età del minore stesso. Infatti, secondo la Corte, solo nel caso di minore più, per così dire anziano, le spese scolastiche possono assumere il connotato della imprevedibilità, in considerazione, appunto, di esigenze sorte con il progredire dell’età e dei corsi di studio. Si pensi, ad esempio, alla frequentazione di corsi particolari diretti a valorizzare gli interessi e le attitudini del minore.
La sentenza della Corte di Appello di Salerno invita ad una riflessione e, soprattutto, inviata le parti, in caso di separazione o di divorzio, a chiarire molto bene cosa esse intendono per spese straordinarie, rinviando, come auspicabile, alla disciplina contenuta nei protocolli predisposti dai vari tribunali.
Avv. Luigi Cecchini.