Spese straordinarie e diritto al rimborso. Decreto ingiuntivo?

La giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce natura di titolo esecutivo all’ordinanza presidenziale in sede di separazione dei coniugi, per quel che riguarda le obbligazioni già definite in tale provvedimento, come il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli, ma non anche le spese che devono essere affrontate e potranno essere quantificate solo in futuro.

Sempre la giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggiore interesse” dei figli.

 

Hai bisogno di una consulenza legale?

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione migliore per tutelare i tuoi diritti e quelli della tua famiglia.

 

Ne deriva che il genitore che contesti la sussistenza di tale interesse avrà l’onere di dedurlo e provarlo in giudizio.

Con l’ordinanza 4182 del 2 marzo 2016 la cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità della azione monitoria e la legittimità dell’emanazione del decreto per il rimborso della quota parte delle spese straordinarie, salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione.