Nei giudizi di separazione o divorzio, di frequente, il coniuge che chiede un l’assegno di separazione o di divorzio ha difficoltà a dimostrare i redditi dell’altro. A monte di tale difficoltà vi è, spesso, il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate a far visionare, al coniuge richiedente l’assegno, la documentazione fiscale dell’altro.
L’accesso alla documentazione fiscale è quindi molto importante perché è solo l’acquisizione della documentazione a rendere effettivo l’esercizio del diritto di difesa mediante, ad esempio, l’incarico ad un consulente tecnico di parte di esaminare i documenti e ricostruire, così, con maggiore precisione la capacità reddituale del soggetto potenzialmente obbligato al pagamento.
Come sappiamo, infatti, non sempre le indagini svolte dalla Polizia Tributaria su incarico del giudice colgono nel segno. Anzi, spesso, si risolvono nel conferimento di una era e propria “patente di verginità” al coniuge particolarmente furbo nell’occultare i propri redditi.
L’esame da parte di un consulente esperto in materia fiscale e contabile potrà, invece, rivelarsi molto più produttivo sul piano probatorio. Ma per ottenere una valida relazione peritale è necessario dare al consulente quanta più documentazione fiscale possibile. Per ottenerla occorre rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente e presentare una domanda di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990.
Se l’amministrazione finanziaria dovesse rifiutare l’accesso sappiate che esiste una recente sentenza del TAR Veneto che ha ritenuto illegittimo il rifiuto ed ha accolto il ricorso della richiedente stabilendo il suo diritto a visionare la documentazione fiscale (in quel caso) del marito, perché, così motiva il TAR: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso agli ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Avv. Luigi Cecchini.