Separati in casa: la separazione non va omologata

La separazione consensuale, come istituto giuridico volto a comporre la crisi di coppia, non può essere piegato a piacimento dei soggetti interessati, i coniugi.
È in sostanza, quanto affermato dal Tribunale di Como con una sentenza del 6.6.2017.

In quel caso, i coniugi, premesso di vivere da tempo come separati in casa, essendo cessata la comunione spirituale e materiale tra di essi, avevano chiesto l’omologazione della separazione che, tra l’altro, prevedeva che essi continuassero a vivere come separati in casa, senza apporre un termine finale a tale convivenza.

 

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Il tribunale ha respinto la richiesta di omologazione della separazione consensuale affermando che il permanere della convivenza, senza un termine finale, ancorché motivata da ragioni economiche o solidaristiche, è incompatibile con la natura stessa della separazione che, come noto, produce sul piano giuridico effetti sostanziali (esempio il venir meno di gran parte dei doveri nascenti dal matrimonio, la cessazione della comunione dei beni).

Ne deriva, quindi, che un eventuale accordo tra i coniugi in sede di separazione, che preveda la continuazione della convivenza, non è omologabile, risolvendosi in una inammissibile distorsione dell’istituto per finalità proprie.
In altri termini, se i coniugi vorranno continuare ad abitare sotto lo stesso tetto, come amici, potranno farlo ma senza ricorrere al tribunale.

Avv. Luigi Cecchini.