Attraverso i cd. atti personalissimi un individuo esercita i diritti più intimi, connessi alla propria sfera affettiva, fruendo di libertà fondamentali, costituzionalmente garantite.
Per questo motivo, essi possono essere generalmente compiuti solo dal diretto interessato, non ammettendo sostituzioni. Nell’ambito del diritto familiare, sono tali il matrimonio, il riconoscimento del figlio, ma anche il testamento o la donazione.
Tramite un’interpretazione evolutiva della normativa di settore, la Cassazione ha recentemente ammesso la possibilità per l’amministratore di sostegno di affiancare l’assistito nell’espressione delle proprie volontà anche in relazione agli atti personalissimi.
Previo decreto del giudice tutelare, l’amministratore può quindi essere autorizzato a proporre ricorso per la separazione personale o chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio per il beneficiario.
Tutto questo nell’ottica di un sistema che offra all’assistito, coniugato o in procinto di sposarsi, gli strumenti per esercitare direttamente o indirettamente i suoi diritti fondamentali, scegliendo consapevolmente di impugnare il matrimonio o decidere di contrarlo in piena libertà e senza condizionamenti.