Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile n. 28228/2013 sez. I del 18/12/2013 decidendo in materia di obblighi di assistenza e comprensione verso l’altro coniuge in caso di malattia.
Nel caso all’esame dei giudici della suprema corte il marito aveva proposto domanda di separazione giudiziale con addebito alla moglie, fondata sul presupposto che costei, alcolizzata da tempo, non intendeva sottoporsi a cure disintossicanti.
La cassazione ha ritenuto che, come accertato dai giudici di merito, il marito fosse a conoscenza dell’alcolismo della moglie sin da epoca anteriore al matrimonio e che, nonostante tale consapevolezza, avesse lo stesso deciso di convolare a giuste nozze.
Il marito ricorrente aveva chiesto ai giudice di legittimità di affermare il principio secondo il quale il diritto a rifiutare le cure mediche (in specie tendenti a disintossicarsi dall’alcol) da luogo a gravi perturbazioni della normale vita coniugale impedendo addirittura l’instaurarsi della stessa; conseguentemente il rifiuto dell’alcolista a seguire una cura disintossicante rappresentava per il ricorrente motivo di addebito del fallimento del matrimonio.
La cassazione ha dato torto al marito, confermando la sentenza della corte di merito. La Corte di appello aveva evidenziato che non solo non è possibile obbligare nessuno a sottoporsi a trattamento sanitario, ma se (il marito) era già a conoscenza dello stato di salute della moglie e, nonostante ciò, l’aveva sposata, le difficoltà successive non possono essere sicuramente poste a fondamento della pronuncia di addebito.
Secondo la cassazione la motivazione della corte territoriale è “adeguata e logica, con implicito richiamo agli obblighi di assistenza e comprensione verso l’altro coniuge in caso di malattia”.
La soluzione adottata dalla cassazione si inserisce nell’ambito dei doveri di solidarietà che derivano dal matrimonio ed appare, dunque, condivisibile. Non può essere ravvisata “colpa” nella decisione di non sottoporsi a trattamenti sanitari ancorché volti a disintossicarsi dall’alcol e anche se questa decisione del coniuge alcolizzato porterà alla separazione tra i coniugi ciò non potrà avvenire con addebito al coniuge alcolista.