Risarcimento per mancato riconoscimento del figlio

Danno da mancato riconoscimento del figlio e azione di regresso: prescrizione (Tribunale Roma 07 marzo 2014)

Il riconoscimento è l’atto spontaneo di accertamento formale del rapporto di filiazione, dove un soggetto dichiara di essere genitore del proprio figlio, nato o anche solamente concepito.

Non è suscettibile di revocazione, e non ammette termini o condizioni.

Il riconoscimento è volto ad assicurare due finalità: riconoscere il figlio come proprio, per quanto riguarda il genitore e, dal lato del figlio, assicurare a questi il proprio status.

Dal riconoscimento deriva la responsabilità genitoriale.

Il mantenimento della prole è un aspetto della responsabilità genitoriale la cui violazione può essere fonto di risarcimento.

Ma, fonte di danno risarcibile è anche la violazione del dovere genitoriale di assistenza morale, che può esplicarsi nel diritto del figlio alla crescita nel suo ambiente familiare e ai rapporti parentali.

 

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Quali sono, tuttavia, i limiti al risarcimento?

Sull’argomento è recentemente intervenuto il giudice capitolino, fornendo utili precisazioni.

Nella sentenza in epigrafe viene statuito come l’obbligo di mantenimento del figlio sorga per il solo fatto della nascita; le azioni giudiziali derivanti dalla violazione di tale obbligo sono esperibili nei confronti del genitore che abbia omesso di riconoscere il figlio (quindi di provvedere alla sua assistenza materiale e morale). La prescrizione del diritto al risarcimento segue l’ordinario termine decennale, e decorre da ogni singola spesa effettuata.

Per il calcolo del danno patrimoniale, il termine, deve individuarsi nel momento in cui il figlio raggiunge l’indipendenza economica, poiché lì cessa il dovere del genitore di contribuire al suo mantenimento.

Quanto agli altri danni, i doveri di solidarietà, protezione e cura permangono sino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia, anche psicologica. Normalmente, anche tale circostanza coincide col raggiungimento dell’autosufficienza economica e, quindi, col momento in cui cessa l’obbligo di mantenimento.