Il figlio nato dopo la morte del padre, deceduto in seguito ad un incidente stradale, ha diritto al risarcimento di tutti i danni.
E’ quanto affermato dalla recente sentenza della cassazione, (sent. n.5509/2014 sez. III del 10/3/2014) : “il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.
Viene pertanto confermato l’orientamento che riconosce un autonomo risarcimento al nascituro per la perdita del padre avvenuta fra il suo concepimento e la nascita.
Il diritto di credito è infatti vantato dal figlio in quanto nato orfano del padre, e perciò destinato a vivere senza tale figura. E’ proprio successivamente alla nascita che si verificano le conseguenze pregiudizievoli derivanti da questa perdita.
Difatti, la relazione coi propri genitori integra un rapporto affettivo ed educativo, che la legge protegge perché, di norma, è fattore di più equilibrata formazione della personalità.
Il figlio concepito, cui sia impedito di crescere in questo rapporto, può riportare un pregiudizio, costituendo ciò un danno ingiusto indipendentemente dalla nascita postuma alla morte del padre.
Quindi, appurato il nesso di causa fra comportamento colposo del terzo e danno derivato al soggetto che, una volta nato, acquisterà personalità giuridica, sorge e deve essere riconosciuto al figlio un diritto al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale.