Marta è una donna di 65 anni che si è rivolta a noi in seguito ad una rovinosa caduta dovuta a una sconnessione della pavimentazione stradale che, oltre a non esser stata in alcun modo segnalata dall’ente responsabile, invadeva tutto il marciapiede rendendo il tratto di strada realmente pericoloso per i pedoni.
Il Comune di Firenze, quale ente responsabile dello stato della pavimentazione in questione, per essere “custode” della cosa che ha cagionato il danno, fu convenuto in giudizio ai sensi del 2051 c.c. per veder riconosciuto, in capo alla sig.ra Marta il diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite.
Il risarcimento del danno richiesto dalla sig.ra Marta ammontava ad euro 8.000,00 circa ed era comprensivo del c.d. danno patrimoniale e non patrimoniale.
In corso di causa furono sentiti numerosi testimoni per ricostruire in modo chiaro e preciso la vicenda e fu nominato dal Tribunale un consulente tecnico per determinare le lesioni subite dalla cliente.
Il Tribunale accolse le ragioni di parte attrice e condannò il Comune di Firenze al pagamento di quanto richiesto. Questo avvenne sulla base del fatto che nulla fu, da parte convenuta, provato in merito alla natura di “caso fortuito” dell’incidente, natura che avrebbe di per se escluso, ai sensi proprio dell’art 20151 c.c. la configurabilità della responsabilità in capo al Comune di Firenze.