Ripartizione della pensione di reversibilità

Come si ripartisce la pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato?

Secondo la Legge sul Divorzio, il giudice, nel ripartire il trattamento pensionistico fra coniuge divorziato e superstite, deve attenersi al criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, il solo in grado di garantire maggiore certezza fra le due posizioni contrapposte.

Ma tale principio può essere mitigato da alcuni correttivi, correlati alla finalità previdenziale e solidaristica del trattamento di reversibilità.

Quali?

Secondo la Cassazione sostanzialmente tre:

  • l’entità dell’assegno di divorzio riconosciuto all’ex coniuge
  • le condizioni economiche dei due
  • la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Nel rispetto di tali coordinate, la valutazione delle rispettive spettanze rimane comunque affidata concretamente al giudice, che nel suo operato gode spesso di ampia discrezionalità.

 

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Ma fino a che punto la durata del matrimonio può essere compressa da altri criteri nella ripartizione del trattamento pensionistico?

In una recente pronuncia (n. 5136/2014 sez. I del 5/3/2014), il giudice di legittimità ha sottolineato l’importanza della motivazione a giustificazione della mancata preminenza del criterio della durata del matrimonio, da ritenersi pur sempre quello principale.

Nella ripartizione della pensione fra l’ex coniuge e quello superstite, se il giudice si discosta da tale criterio principe per dare rilievo ad altri requisiti, deve rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione, soprattutto in casi, come quello esaminato, in cui il criterio della durata del matrimonio era stato relegato ad un ruolo del tutto marginale.