Coppie di fatto. Presta dei soldi al convivente e dopo la separazione pretende la restituzione: l’attore è tenuto a dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo. (Cass. n. 9864/2014)
Si può pretendere la restituzione dei soldi prestati al convivente, sostenendo che si è trattato di un mutuo?
Un profilo che accomuna le unioni di fatto alle legittime è sicuramente quello delle attribuzioni patrimoniali, elargite dai conviventi attingendo alle proprie sostanze, talvolta contando sull’aiuto dei familiari o ricorrendo a prestiti più o meno onerosi.
I motivi possono essere molteplici, ma pur sempre finalizzati a supportare e corroborare quei vincoli di affetto e solidarietà che connotano l’ambiente familiare in anche se non formalizzato nel matrimonio.
Questo idillio, il più delle volte, scompare con il cessare del sodalizio.
Ed è lì che iniziano i problemi, perché qualcuno dei due può avanzare la pretesa di riavere i soldi dati all’altro ex partner. Ma è sempre possibile recuperare quanto prestato?
La Cassazione si è recentemente pronunciata sulle richieste restitutorie avanzate al termine di una convivenza, dalla quale era nato anche un figlio.
Vi erano state molteplici dazioni di denaro tramite assegni, che a detta della ricorrente, avevano generato un vero contratto di mutuo per far fronte alla crisi di liquidità dell’ex compagno. Tuttavia, i giudici di legittimità non ne hanno ritenuta provata l’esistenza.
Un contratto di mutuo “non può essere desunto dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa”.
Questo perché si deve fornire la prova dell’esistenza di un titolo valido a imporre la restituzione di quanto versato.
Altrimenti, si rischia il ritornello di una famosa canzone napoletana: chi ha avuto…