Angelo, cliente dello studio, aveva subito un importante danno biologico e morale a causa di una malpractice medica. Perciò si rivolse a un perito esperto in medicina legale affidandogli l’attività di assistenza e di consulenza nelle cause civili e penali da intraprendere contro il medico, stipulando un contratto di prestazione d’opera intellettuale dietro il regolare pagamento di un corrispettivo di 5.000,00 euro.
Il perito non eseguì diligentemente gli obblighi conseguenti al contratto, ma:
a) chiese un nuovo pagamento di 5.000 euro per consegnare la perizia, redatta ma “affidata” ad una terza persona a lui assolutamente sconosciuta (in violazione del segreto professionale);
b) dopo iniziali rassicurazioni al cliente, si rifiutò di partecipare alle operazioni peritali nell’ambito della causa penale (non svolgendo l’attività di assistenza contrattualmente prevista), ledendo così il suo diritto a un “contraddittorio” nei confronti delle tesi del CTU e dell’imputato.
Un simile comportamento si è protratto per lungo tempo e ha comportato una violazione degli obblighi di correttezza professionale e buona fede, oltre che in violazione del segreto professionale e dei doveri di riservatezza sui dati personali, cui ogni professionista è tenuto, sia in forza del c.d. Codice della Privacy, che in forza delle norme sul contratto di prestazione d’opera intellettuale.
La perizia venne infine consegnata a Angelo solo a seguito di minaccia di denuncia penale, e all’ulteriore pagamento di euro 2.500,00 euro da parte di Angelo, esasperato ed assolutamente bisognoso del documento per tutelare le proprie ragioni davanti al giudice civile.
La negligenza del perito ha comportato, purtroppo, uno stress non indifferente sulla persona di Angelo, causando un peggioramento del suo stato di salute e della propria sfera socio-relazionale.
Lo Studio ha perciò preparato un atto di citazione al fine di tutelare gli interessi del proprio assistito.
Sotto il profilo contrattuale, la parte lesa ha domandato la risoluzione del contratto e l’accertamento dell’inadempimento del contratto di prestazione di opera intellettuale ex art. 2230 c.c.; sotto il profilo risarcitorio, Angelo ha chiesto la restituzione dei 2.500 euro indebitamente pagati oltre al risarcimento del danno, e il risarcimento del danno dovuto aldi natura morale (in quanto direttamente influente sul proprio disagio psico-fisico) che patrimoniale (per i costi delle ulteriori cure e medicinali utilizzati da Angelo a causa dell’aggravamento della sua situazione).
La causa è tuttora pendente davanti al Tribunale civile.