Responsabilità medica: una marcia indietro per i danneggiati?

Il D.L. Balduzzi ha ridisegnato la colpa medica? Secondo alcune sentenze di merito (tribunali di Torino, Varese e Pistoia) si.

Il Decreto Balduzzi, entrato in vigore il 9 novembre 2012, avrebbe mandato in pensione la figura della cosiddetta “responsabilità da contatto sociale qualificato”, introdotta dalla giurisprudenza sin dal lontano 1999, ripristinando il canone della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) a disciplina della responsabilità del sanitario e dell’ente ospedaliero per i casi di malasanità.

Se questo forse vero si assisterebbe ad un peggioramento, a danno del cittadino, che si vedrebbe così accorciato il termine di prescrizione (da 10 a 5 anni) e, soprattutto, si vedrebbe gravato dell’onere della prova.

Tuttavia, di recente, la Suprema Corte è intervenuta con due decisioni che sembrano essere di contrario avviso.

 

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La cassazione ha infatti ritenuto che “la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale” (Cass. n. 4030/2013), per cui “il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. n. 6093/2013).

Sul punto si segnala, tra la giurisprudenza di merito che condivide la tesi della responsabilità da “contatto sociale”, anche una recente sentenza del tribunale di Arezzo (14.2.2013).