Interessante sentenza del tribunale meneghino, che affronta due questioni controverse.
In primis, viene ricordato come nelle procedure relative ai minori la giurisprudenza riconosca al giudice la possibilità di assumere provvedimenti provvisori, aventi finalità urgenti e temporanee, e capaci di garantire al minore un assetto di vita rispettoso dei suoi bisogni primari già prima delle decisione finale.
Prevale l’interesse all’immediata regolamentazione dei rapporti coi genitori, volta ad evitare situazioni di incertezza sulla responsabilità genitoriale e gestioni confusionarie dei rapporti col figlio. Questo grazie a una tutela cautelare che affonda le sue radici direttamente nella costituzione, ed un’interpretazione normativa dal respiro sempre più europeo.
In seconda battuta, disposto l’affidamento condiviso con prevalente collocamento del minore presso la madre, viene respinta la richiesta di quest’ultima, tesa a limitare il diritto di visita del padre alla figlia di appena due anni, sull’assunto dell’incapacità di occuparsene. Il Tribunale ricorda come la genitorialità si apprenda solo facendo i genitori, e la domanda della donna si fondi su una conclusione densa di pregiudizio, che “confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori”.
La parità verso i figli, insomma, deve essere sostanziale, non un concetto opportunistico.