La Cassazione ha recentemente ricordato come per la Legge sul Divorzio, valida anche per la separazione personale, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo benché non trascritto.
L’eventuale acquirente dell’abitazione dovrà in ogni caso rispettare l’assegnazione in favore del coniuge assegnatario per i nove anni successivi all’assegnazione stessa.
Conviene però trascrivere il relativo provvedimento, cosi da assicurarsi la permanenza nella casa familiare ben oltre tale termine.