Perché trascrivere l’assegnazione della casa coniugale

La Cassazione ha recentemente ricordato come per la Legge sul Divorzio, valida anche per la separazione personale, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo benché non trascritto.

 

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L’eventuale acquirente dell’abitazione dovrà in ogni caso rispettare l’assegnazione in favore del coniuge assegnatario per i nove anni successivi all’assegnazione stessa.

Conviene però trascrivere il relativo provvedimento, cosi da assicurarsi la permanenza nella casa familiare ben oltre tale termine.