Patti di convivenza strumento per assicurare una rendita in caso di fine del rapporto

A differenza di quanto avviene nell’ambito del matrimonio, nel caso di cessazione della convivenza, l‘unica ipotesi di solidarietà economica prevista dalla legge consiste nella previsione di un diritto alimentare dove, tuttavia, l’ex convivente di fatto, è chiamato ad adempiere all’obbligo solo in subordine alla quasi totalità dei familiari dell’avente diritto e per un periodo limitato nel tempo e calcolato sulla durata della convivenza stessa.

Un rimedio, volto ad assicurare, in caso di cessazione della convivenza, una certa tranquillità economica a chi, tra i due ex conviventi, sia il meno avvantaggiato dal punto di vista economico, potrebbe però essere ravvisato nella previsione contenuta nell’art. 1, comma 53, lett. b)  che consente ai conviventi di inserire nel contratto «le modalità di contribuzione necessarie alla vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo».

 

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In altre parole, tramite lo strumento dei patti di convivenza, si potranno prevedere clausole volte ad attribuire un mantenimento all’ex convivente anche per un periodo limitato di tempo. Questo potrebbe essere il caso in cui si voglia attribuire un vantaggio economico a chi, tra i due conviventi, ha fatto investimenti sostanziosi ad esempio per l’arredo o la ristrutturazione della casa comune.

A differenza di quanto avviene per i patti prematrimoniali, la clausola contenuta nei patti di convivenza, non troverebbe quei limiti che invece, al momento, si riscontrano nel caso, appunto, dei patti prematrimoniali, in quanto, nella convivenza non si pone il problema della solidarietà matrimoniale oppure della determinazione o irrinunciabilità preventiva all’assegno di separazione o divorzio.

Avv. Luigi Cecchini.

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