Secondo la legge, la responsabilità genitoriale deve essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Sempre di comune accordo, i genitori stabiliscono la residenza abituale del minore.
Ciò rappresenta una delle questioni di maggior rilevanza per il figlio, perché in grado di influenzare in modo rilevante la sua personalità.
In caso di contrasto sulla scelta della dimora, è possibile ricorrere al giudice, che adotterà i provvedimenti più idonei a tutelare l’interesse del figlio e l’unità familiare.
Per questo motivo, chi di propria iniziativa trasferisce la residenza del minore, allontanandolo dal domicilio stabilito in maniera durevole, ed in modo tale da sottrarlo completamente alla vigilanza dell’altro genitore, commette un reato perseguibile penalmente (574cp).
Viene difatti arbitrariamente impedito l’esercizio congiunto della funzione educativa e dei poteri di affidamento, rendendo impossibile quello che la legge ha conferito ai genitori per il principale interesse del fanciullo, ovvero le attività di cura e assistenza, la vicinanza affettiva, e la richiamata funzione pedagogica.