Come sappiamo i coniugi, oppure gli uniti civilmente, possono oggi separarsi, divorziare, sciogliere l’unione civile, oppure modificare le pattuizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, semplicemente recandosi, senza l’assistenza dei difensori, davanti all’ufficiale di stato civile (DL 132/20014). Il ricorso a questa procedura semplificata è consentito solo in assenza di figli minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave.
A differenza di quanto avviene in caso di divorzio in tribunale, tuttavia, i coniugi dovranno comparire personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, non potranno cioè farsi rappresentare da un loro procuratore speciale.
Lo ha stabilito il Ministero dell’interno con la circolare del 15 novembre 2016 n. 19.
La ragione della differenza di trattamento tra il divorzio o la separazione in comune e quello in tribunale è data dal fatto che, in caso di separazione o divorzio in tribunale, la sussistenza dei gravi motivi che soli consentono l’intervento della parte tramite un procuratore, può essere vagliata dal giudice mentre, nella separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile questa possibilità è esclusa, non potendo l’ufficiale di stato civile sindacare la sussistenza o meno dei gravi motivi ma solo ricevere la dichiarazione e dei coniugi di volersi separare o divorziare.