Nessun rappresentante dei coniugi davanti all’ufficiale di stato civile

Come sappiamo i coniugi, oppure gli uniti civilmente, possono oggi separarsi, divorziare, sciogliere l’unione civile, oppure modificare le pattuizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, semplicemente recandosi, senza l’assistenza dei difensori, davanti all’ufficiale di stato civile (DL 132/20014). Il ricorso a questa procedura semplificata è consentito solo in assenza di figli minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave.

A differenza di quanto avviene in caso di divorzio in tribunale, tuttavia, i coniugi dovranno comparire personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, non potranno cioè farsi rappresentare da un loro procuratore speciale.

 

Hai bisogno di una consulenza legale?

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione migliore per tutelare i tuoi diritti e quelli della tua famiglia.

 

Lo ha stabilito il Ministero dell’interno con la circolare del 15 novembre 2016 n. 19.

La ragione della differenza di trattamento tra il divorzio o la separazione in comune e quello in tribunale è data dal fatto che, in caso di separazione o divorzio in tribunale, la sussistenza dei gravi motivi che soli consentono l’intervento della parte tramite un procuratore, può essere vagliata dal giudice mentre, nella separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile questa possibilità è esclusa, non potendo l’ufficiale di stato civile sindacare la sussistenza o meno dei gravi motivi ma solo ricevere la dichiarazione e dei coniugi di volersi separare o divorziare.