Il genitore onerato del pagamento di un assegno per il mantenimento del figlio non ha diritto al rendiconto e l’obbligo di pagamento decorre dalla domanda.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 18 giugno 2015, n. 12645.
L’assegno di mantenimento, posto a carico del genitore, ha natura forfettaria e, diversamente dal rimborso delle spese straordinarie, non genera, a carico del genitore beneficiario in quanto collocatario del figlio, un obbligo di rendiconto.
La cassazione ha quindi precisato che “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno”.
Sempre con la stessa sentenza la Suprema Corte ha stabilito che l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio, da versarsi al genitore affidatario o collocatario, ha natura retroattiva nel senso che l’obbligo decorre, non dalla pronuncia del giudice, bensì dalla data della domanda.