La legge 208/2015 ha istituito il Fondo di Solidarietà. Si tratta di un “fondo” al quale può accedere il coniuge “debole”, in favore del quale sia stato attribuito un assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c., ossia un assegno di separazione.
Se il coniuge obbligato omette di versare l’assegno in favore del coniuge “debole”, quest’ultimo, trovandosi in stato di bisogno e non potendo quindi provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o maggiori ma portatori di handicap grave e conviventi, potrà rivolgersi al tribunale del luogo di residenza che, ritenuti sussistere tutti i presupposti previsti dalla legge, ammetterà il ricorrente al beneficio e invierà il fascicolo al Ministero della Giustizia per l’erogazione del contributo. Successivamente il Ministero si rivarrà sul coniuge obbligato inadempiente.
Tutto chiaro? No, al solito.
Infatti: cosa avviene se il coniuge obbligato versa regolarmente l’assegno di separazione ma omette di versare, all’altro coniuge, l’assegno per il mantenimento del figlio minore o maggiore ma handicappato grave?
Può rivolgersi il coniuge al tribunale per ottenere l’accesso al Fondo?
La risposta è no. Per un motivo molto semplice. La legge 208 parla di violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito ai sensi dell’art. 156 c.c., quindi dell’assegno di separazione. Non è prevista, per mera svista perché altrimenti non si spiegherebbe l’omissione, la violazione dell’obbligo di versare l’assegno per il mantenimento del figlio minore o maggiore handicappato grave.
Le conseguenze della svista sono aberranti. Si pensi, infatti al caso in cui si previsto un assegno minimo in favore del coniuge separato, ad esempio 100 euro, e molto più alto in favore del figlio o dei dei figli, ad esempio 1.000,00 euro. Basterà che il coniuge-genitore obbligato abbia cura di versare il modesto assegno di separazione, ma non quello ben più rilevante in favore dei figli per bloccare il ricorso al Fondo da parte dell’altro coniuge in stato di bisogno.
In tal senso una recente decisione del tribunale di Milano (13/4/2017), anche se, va detto, il tribunale meneghino ha mostrato perplessità di costituzionalità della norma in questione, senza però sollevare la relativa eccezione. Vedremo se la Consulta si pronuncerà in conseguenza della remissione degli atti da parte di qualche altro tribunale.
Avv. Luigi Cecchini