Negoziazione assistita e trasferimenti immobiliari. Figli di un Dio minore.

La negoziazione assistita è quel procedimento non giudiziale che consente ai coniugi, e alla coppia di unita civilmente, di comporre la crisi matrimoniale o di coppia civilmente unita, senza ricorre all’intervento della giustizia dello Stato, se non nella forma postuma di una nulla osta o di una autorizzazione, a seconda della assenza o presenza di figli minori o di discendenti “deboli”.

Il contenuto dell’accordo di negoziazione può essere il più vario, comprese le attribuzioni patrimoniali, a differenza di ciò che avviene in caso di separazione o divorzio (in assenza di figli) davanti all’ufficiale di stato civile, col solo limite della non contrarietà dell’intesa all’ordine pubblico.

La legge ha assegnato agli avvocati, alla cui presenza e con l’intervento dei quali obbligatoriamente deve avvenire la negoziazione, poteri di certificazione delle sottoscrizioni delle parti, oltre che il potere-dovere di certificare la non contrarietà alle norme di ordine pubblico.
Con la negoziazione le parti possono disporre trasferimenti immobiliari nell’ambito della composizione della crisi di coppia, così come può avvenire in sede di separazione (o divorzio) consensuale.

 

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Si pone pertanto il seguente problema: l’accordo che prevede un trasferimento immobiliare, è trascrivibile senza l’intervento di un notaio, o di altro pubblico ufficiale, che attesti l’autenticità delle sottoscrizioni delle parti, oppure è necessario, per procedere alla trascrizione, che le sottoscrizioni siano autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato?

La giurisprudenza, al solito, è divisa. Per tribunale di Genova, tribunale di Catania e tribunale di Napoli, l’accordo negoziale deve recare l’autentica notarile. Per contro il tribunale di Pordenone e quello di Roma richiedono la sola certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni eseguita dagli avvocati che assistono le parti. A complicare le cose è intervenuta la recente decisione della Corte UE che ha ritenuto insindacabile la scelta degli ordinamenti interni di affidare competenze esclusive ai notai in tema di pubblicità immobiliare.

Come al solito il legislatore non ha avuto il coraggio di fare un ulteriore, chiaro, passo nel segno di una semplificazione delle procedure, delegando agli avvocati anche il potere di certificazione ai fini immobiliari e lasciando all’interprete di decidere, di volta in volta, con conseguenti diversi orientamenti tra tribunali. Dall’altro canto si sono gravati i legali delle parti di poteri – doveri molto pregnanti, sanzionandoli anche in modo pesante, senza però avere il coraggio di compiere, in modo esplicito, un cambio di rotta, almeno nella sola materia familiare, dimostrando così uno sfavore verso l’operato degli avvocati ritenuti non adeguatamente preparati, a differenza dei notai, per svolgere anche una funzione di rilevanza pubblicistica.

Avv. Luigi Cecchini.