La famiglia di fatto, ossia la convivenza stabile e duratura, assume rilievo giuridico anche nel caso di risarcimento del danno a seguito del decesso per fatto illecito altrui, ad esempio in conseguenza di un incidente stradale, che veda vittima il figlio unilaterale del convivente.
Il caso esaminato dai giudici della terza sezione della cassazione con la sentenza 8037/2016 riguardava la domanda proposta dalla convivente per ottenere di risarcimento del danno patito per la morte del figlio avuto dal convivente in seguito ad una precedente relazione.
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è correlato all’avvenuta dimostrazione, da parte di chi lo richiede, della passata esistenza, non solo e non tanto di una convivenza di fatto con la vittima, quanto di una relazione con questa, affettiva e stabile, in tutto e per tutto equiparabile con quella naturalmente scaturente dalla filizione.