Se i suoceri prestano la casa alla coppia possono riprenderla se la convivenza cessa? Se il comodato è senza termine la sua scadenza può essere desunta da elementi, per così dire, esterni al contratto. Un caso frequente nella pratica è quello della casa data in…
Lo Studio Legale Cecchini di Firenze fornisce un servizio di mediazione familiare indirizzato a risolvere la situazione conflittuale tra i coniugi in fase di separazione.
Per mediazione familiare si intende fondamentalmente un’attività di negoziazione in cui i coniugi, che sono già divisi o stanno per farlo, possano arrivare a dirimere il conflitto tra di loro in modo pacifico e conveniente per entrambi, alla presenza di un terzo neutrale, il mediatore appunto.
Come si svolge la mediazione:
La mediazione familiare è un’attività di supporto alla famiglia nella ‘ristrutturazione’ dei legami familiari, nel momento in cui la famiglia decide di dividersi. Oggetto della negoziazione sono gli eventuali figli e tutti i beni familiari, il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La mediazione familiare è quindi ‘un luogo’ privilegiato in cui i membri della coppia possono usufruire della presenza di un terzo, estraneo al conflitto per sviluppare la propria abilità di negoziazione e di risoluzione del conflitto.
Al termine della mediazione di giungerà ad un accordo scritto, che sarà preso in conto dai rispettivi avvocati in modo non vincolante. La durata della mediazione è variabile e può essere negoziata con il mediatore, ma in genere prevede una decina di incontri.
Gli obiettivi della mediazione familiare sono i seguenti:
Aiutare entrambe le parti ad apprendere abilità di negoziazione.
Facilitare la comunicazione tra le parti in modo costruttivo.
Nel quadro di una situazione di rispetto reciproca, facilitare il raggiungimento di un compromesso di cui entrambi i coniugi possano ritenersi soddisfatti.
Aiutare la famiglia a mantenere una continuità nei legami familiari in particolar modo in relazione ai figli.
Nella gestione dei conflitti familiari si ritiene molto utile l’incontro a tre in quanto tale.
Partendo dal presupposto che l’evitamento è una delle modalità normalmente utilizzata per affrontare il conflitto di coppia il solo fatto di incontrarsi insieme e comunicare alla presenza di un terzo neutrale, che faciliti lo scambio comunicativo tra i due e aiuti a chiarificarne le dinamiche psicologiche, può essere già di per stesso un fatto estremamente utile, al fine del raggiungimento di una soluzione del conflitto.
Si può concordare l’indennizzo in caso di cessazione della convivenza? Oggigiorno è sempre più difficile escludere ogni forma di tutela per il coniuge o il convivente che, prima del matrimonio, abbia contribuito in modo consistente, o addirittura esclusivo, alla ristrutturazione o all’acquisto di un bene…
(Cass.civ.16379/2014) Se la convivenza matrimoniale è durata almeno tre anni, il vincolo coniugale civile non può essere sciolto dalla sentenza del tribunale ecclesiastico che accerti la nullità del matrimonio religioso per un vizio formale. Secondo la Cassazione, ciò non è possibile poiché in contrasto coi…
In genere, la violazione dei diritti nascenti dal matrimonio può portare all’addebito della separazione a carico del coniuge che abbia posto in essere simili comportamenti. Il caso più frequente è, senza dubbio, quello dell’infedeltà. Bisogna precisare, tuttavia, che non sempre l’infedeltà è causa di addebito.…
Presupposto per la separazione è l’intollerabilità della convivenza, oppure una condotta, di uno dei due coniugi, tale da arrecare un grave pregiudizio all’educazione della prole. A volte la condotta di vita dell’uno o dell’altro coniuge può essere oggetto di valutazione da parte del giudice ai…
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L’interesse dei minori sempre più rilevante nella crisi di coppia! Ma attenzione alla strumentalizzazione! “Il giudice deve valutare qual è l’assetto di vita che meglio realizza il diritto del minore a vivere in un ambiente armonioso ed a sviluppare adeguatamente la propria personalità”. A conferma…
Gli ascendenti sono legittimati a promuovere un giudizio per far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Questo importante riconoscimento è stato introdotto, come noto, grazie all’art. 317 bis c.c. a sua volta introdotto dall’art. 42 del d.lgs. 28 dicembre…
Sanzione al genitore inadempiente verso il figlio minore? Si e sempre più spesso. I giudici ricorrono con maggiore frequenza, alle sanzioni per punire il comportamento del genitore che viola i suoi doveri verso il figlio, ponendo in essere atti pregiudizievoli al minore o di ostacolo…
Il genitore che ha mantenuto il figlio dalla nascita può chiedere il rimborso delle spese sostenute all’altro genitore che ha poi riconosciuto il figlio (oppure in caso di accertamento giudiziale della paternità o maternità)? La risposta è si. Così almeno ha detto la Suprema Corte…