L’assegno di mantenimento trova la sua giustificazione sia nella convivenza, sia nel dovere di consentire al figlio una propria autonomia economica garantendo allo stesso un’istruzione ed una formazione professionale rapportata alle sue capacità ed alle condizioni economiche e sociali dei genitori. La mancanza coabitativa del figlio implica, altresì, il venir meno dei presupposti per l’assegnazione della casa familiare.
Trib. Padova sent. 1296/18
In merito alla questione dell’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non autonomi, viene sancito il principio per il quale tale obbligo viene meno nel momento in cui si può ritenere adempiuto il dovere dei genitori di porre il figlio nelle concrete condizioni idonee a consentirgli un’indipendenza economica.
Tale criterio risulta, peraltro, non avere parametri di riferimento prefissati e tale condizione si risolve caso per caso rapportando il parametro dell’autosufficienza economica all’ambito socio-familiare in cui il maggiorenne è inserito. Nel caso di specie l’autosufficienza economica risulta raggiunta dalla figlia di 28 anni, laureata da 4 anni e posta indubbiamente nelle condizioni di potere coltivare le proprie inclinazioni. Viene dunque ravvisata l’insussistenza del diritto della madre a ricevere l’assegno di mantenimento per i figli non più conviventi con lei ma anche l’insussistenza del diritto stesso di ricevere l’assegno nei confronti di figli maggiorenni avendo questi altresì raggiunto, grazie ai genitori, un’istruzione e una formazione professionale adeguata alle loro capacità e alle condizioni economiche e sociali dei genitori, consentendogli una propria autonomia economica. Con l’indipendenza economica dei figli viene meno, inoltre, l’assegnazione della casa familiare.