L’Italia ratifica la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori. Brevi cenni sulla competenza

Con legge 101 del 18 giugno 2015 (pubblicata sulla GU del 9 luglio 2015) l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori.

Scopi della convenzione sono quelli di individuare le autorità competenti per adottare le misure dirette alla protezione dei minori e/o dei loro beni, determinare la legge applicabile, assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti, dettare norme sulla cooperazione tra gli stati.

In generale, la Convenzione, stabilisce che sono competenti ad adottare i provvedimenti di tutela le autorità, siano esse giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente dove il minore aveva la residenza abituale. In caso di sottrazione illecita del minore (o del mancato ritorno illecito) la competenza, ai sensi della convenzione dell’Aja, rimane allo Stato dove il minore aveva la sua residenza abituale prima della sottrazione (o del mancato ritorno illecito).

 

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In via eccezionale può essere competente ad intervenire, con le misure protettive, uno Stato diverso da quello di residenza abituale, a condizione però che tale Stato venga, per così dire, delegato ad i occuparsi della domanda di protezione dallo stesso Stato che sarebbe invece competente in base al criterio della residenza abituale.

Tale deroga, tuttavia, può avvenire solo in casi circoscritti. Ovverosia: se il minore è cittadino dello stato richiesto di accettare la competenza a decidere sulle misure di protezione, se i beni del minore si trovano in quello Stato, se l’autorità di quello stato deve decidere sulla domanda di divorzio o separazione dei genitori o annullamento del loro matrimonio, se il minore presenta uno stretto legame con quello Stato.

Altra deroga è rappresentata dal caso in cui una autorità di un determinato Stato contraente sia stata investita della cognizione di una causa di divorzio o separazione dei genitori. In questo caso, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato, quella autorità potrà adottare le misure protettive del minore, ma a condizione che uno dei genitori vi risieda abitualmente e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore e la potestà di decisione di quello Stato sia accettata dai genitori e corrisponda all’interesse superiore del minore.

La Convenzione entra in vigore, per lo Stato che la ratifichi successivamente come nel caso dell’Italia, il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica.