Trib. Di Bari I sez. civ. 7/11/2019
Dopo la fine della relazione qual è la sorte delle fotografie online che ritraggono i momenti felici della coppia? Cosa succede quando tra i due ex vi sia un contrasto tra chi vuole mantenerle sui social e chi, invece , desidera che quelle immagini vengano rimosse?
Sono queste le domande a cui ha risposto il Tribunale di Bari in relazione a una vicenda in cui i due ex coniugi non erano riusciti a trovare un accordo tra di loro.
Il giudice – con un’ordinanza del 7 novembre scorso – ha dato ragione all’ex coniuge che chiedeva la rimozione delle foto, affermando che il consenso alla pubblicazione delle proprie foto può essere revocato in qualsiasi momento.
Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 codice civile e art. 96 legge sul diritto d’autore) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
Per questo motivo, il giudice ha ordinato all’ex coniuge la immediata rimozione delle foto, condannandolo anche a pagare le spese processuali e, visti i rapporti anche pregressi tra le parti, a versare la cifra di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.