L’ex convivente assegnatario della casa familiare è tenuto a pagare l’IMU.

Cass. civ. sez. trib., sent. 30 aprile 2019 n. 11416

La Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 4, comma 12-quinquies, d.l. 16/2012, nella parte in cui assoggetta al pagamento dell’IMU, in luogo dell’ex coniuge proprietario, quello assegnatario della casa familiare a seguito del procedimento di separazione o di quello di divorzio, anche alle ipotesi nelle quali la relativa assegnazione avvenga, da parte del Tribunale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza di fatto, in favore dell’ex partner, in quanto collocatario dei figli minori.

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La Cassazione ha stabilito che: il convivente more uxorio, al quale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza sia assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, è soggetto passivo dell’IMU ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, disposizione che, non avendo natura agevolativa, può essere interpretata estensivamente in modo da includere nell’ambito di applicazione della stessa, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza.

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