L’equiparazione tra coppie di fatto e coppie sposate

La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 7/2014 sez. II del 2/1/2014, secondo la quale “il proprietario dell’appartamento non può cambiare la serratura per mandare via la compagna del comodatario”, offre l’occasione ai supremi giudici per ribadire il principio secondo il quale, nel nostro ordinamento, la famiglia di fatto rappresenta ormai una formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare ed è, come tale, destinataria di diritti e doveri, quasi al pari della famiglia nata dal matrimonio.

In effetti, tutta una serie di indicatori, giurisprudenziali e normativi, sono, ormai da tempo, univoci nell’attestare il profondo cambiamento nel costume sociale (e quindi in quello normativo) che in questi ultimi lustri ha interessato la nostra società.

Purtroppo, remore di carattere principalmente religioso, impediscono al nostro ordinamento giuridico di riconoscere pari dignità alle unioni di fatto tra coppie di sesso diverso e coppie dello stesso sesso. Siamo certi, tuttavia, che nei prossimi anni queste barriere, in grandissima parte non giustificabili né sul piano del diritto né su quello sociale, saranno destinate a cadere grazie ad una applicazione rigorosa dei principi costituzionali e grazie all’intervento della Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che, da tempo, conduce una importante battaglia per il riconoscimento effettivo dei diritti di parità tra gli uomini, indipendentemente dalla loro religione o dal loro sesso.

 

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Le discriminazioni, tuttavia, resistono. Ad esempio, ai sensi del D.lgs 151/2001 i lavoratori che assistono una persona portatrice di handicap hanno diritto ad un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa. Questi soggetti sono: il coniuge convivente, il padre o la madre, figli, fratelli, parenti o affini di terzo grado (dopo Corte Cost. 203/2013). Che né è del convivente del disabile, non unito in matrimonio e quindi non “coniuge” ? La norma parla soltanto di “coniuge” e non anche di convivente di fatto! E’ evidente che, ragioni di sostanziale giustizia ed assenza di discriminazione, impongono di riconoscere i medesimi benefici spettanti al coniuge anche al convivente della persona handicappata. L’INPS nella circolare 159/2013, emessa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale cit., non elenca il “convivente di fatto” tra i soggetti legittimati a richiedere il beneficio. A mio parere, tuttavia, nessuna valida ragione può sussistere per negare al convivente di fatto con la persona handicappata il diritto di chiedere il congedo straordinario retribuito della durata di due anni, anche discontinui, nell’arco della vita lavorativa.

Vediamo, invece, quali sono, invece, i diritti/doveri che pacificamente spettano tanto alla coppia di fatto quanto alla coppia unita in matrimonio. Nel campo del diritto civile, in via esemplificativa si può menzionare: la possibilità di accedere alla procreazione assistita, la potestà genitoriale nei confronti dei figli, la possibilità di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il convivente, la successione nel contratto di locazione in caso di morte del convivente intestatario del contratto, l’ adozione del minore. Sul piano penale: il diritto di astensione dal testimoniare contro il convivente imputato, il diritto al risarcimento del danno a seguito di decesso del convivente per fatto illecito, la tutela contro la violenza “domestica”. Sul piano assistenziale: il diritto alla pensione di reversibilità, l’assegnazione di alloggi popolari.