Secondo la Legge sul Divorzio (n.898/1970) “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La liquidazione dell’importo dovuto va pertanto valutata in concreto, tenendo conto di tutte le condizioni di legge.
Per il coniuge richiedente, il diritto all’assegno divorzile deve accertarsi verificando la disponibilità di mezzi economici adeguati, tali da consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
L’inadeguatezza dei mezzi non deve essere intesa come stato di bisogno, bensì come insufficienza delle sostanze e dei redditi di cui l’ex coniuge dispone. Ciò non permette la conservazione delle medesime condizioni beneficiate in regime di coniugio, presumibilmente perduranti in caso di continuazione dello stesso o fondate su aspettative maturate nel corso del rapporto.
In sede di separazione può però accadere che il coniuge onerato al mantenimento intacchi sensibilmente il proprio patrimonio per far fronte agli effetti della separazione stessa (156c.c.), magari corrispondendo il dovuto al beneficiario in un’unica soluzione. La prima conseguenza è un’inevitabile perequazione delle consistenze finanziarie dei coniugi.
In tali casi, viene pregiudicata o addirittura compromessa la futura corresponsione dell’assegno divorzile?
La Cassazione, nel solco di un consolidato orientamento di legittimità, ha smentito quest’ultima ricostruzione.
Con la sentenza 2948, viene chiarito come “la determinazione dell’assegno divorzile…è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale”.