Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI n. 108/2014) decidendo in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
La Corte ha riformato la sentenza di merito affermando la possibilità per il coniuge, che in sede di divorzio congiunto (divorzio di comune accordo) non aveva richiesto l’assegno divorzile, di richiederlo anche successivamente.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che anche in caso di richiesta dell’assegno successiva al divorzio, per la concessione di quest’ultimo debba valutarsi unicamente la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento e non anche l’eventuale (e dunque non più necessario) mutamento delle circostanze economiche dei coniugi.
Ecco quindi che sarà la Corte d’Appello a dover valutare sul merito della vicenda e quindi sulla sussistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.