È quanto ha stabilito la cassazione con una recente sentenza del luglio di quest’anno.
Uno dei due coniugi aveva intrattenuto una piccante relazione con altra persona ma… solo sul web!
L’altro coniuge, venuto a conoscenza del tradimento virtuale, aveva chiesto la separazione con addebito, ossia per colpa del coniuge fedifrago in via telematica.
Ebbene, i supremi giudici, hanno invece sancito che la relazione telematica non è causa di addebito a meno che essa stessa non sia stata la causa irrimediabile della rottura del vincolo coniugale.
In altri termini la cassazione, con la sentenza 14414/2016, non ha detto nulla di nuovo, limitandosi a ribadire un principio più che consolidato, sia per il caso di relazioni, per così dire, in carne ed ossa che per quelle virtuali, ossia che il tradimento è causa di addebito solo se ha avuto un’incidenza causale sulla crisi di coppia perché altrimenti, al coniuge traditore, non potrà essere addebitata la separazione.
Peraltro la lunga durata di una relazione extraconiugale è indice, normalmente, della intollerabilità della prosecuzione della convivenza e quindi costituisce causa della separazione. È quanto ha stabilito la Corte di Appello di Firenze con la sentenza 802 del 2013. I giudici fiorentini hanno inoltre fatto proprio l’orientamento della cassazione secondo il quale l’infedeltà può essere causa di risarcimento del danno endofamiliare anche in assenza di prova del pregiudizio sulla salute psicofisica del coniuge offeso, bastando, in realtà, la violazione dei diritti inviolabili di rilevanza costituzionale, quali il rispetto della dignità e della personalità dell’altro coniuge.