La relazione extraconiugale non è sempre causa di addebito se i coniugi erano già in crisi

Lo ha ribadito la cassazione con la sentenza 27730/2013 del 11/12/2013 confermando un orientamento già espresso in numerose precedenti pronunce (cass. n. 10742 del 1998; n. 2130 del 2001; n. 25618 del 2007, n. 9074 del 2011).

Nel caso all’esame dei giudici di legittimità il marito aveva avuto una figlia da un’altra donna nel 2006 e nel 2008 il tribunale aveva pronunciato la separazione con addebito al marito fondandola proprio su tale presupposto di fatto. Proposto appello sul punto, la corte territoriale lo aveva accolto escludendo l’addebito.

 

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La cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sentenza di appello, ha confermato la decisione dei giudici di merito ritenendola corretta per essere stato accertato che il matrimonio era già entrato in crisi nel 2003, prima dell’inizio della relazione extraconiugale.

Afferma la cassazione che “il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. In particolare, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione d’intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale”.