Trib. Cosenza 7 novembre 2019
Se è appurato dal giudice di merito che l’allontanamento del figlio dal padre, protrattosi nel tempo, sia riconducibile ad una condotta alienante unilateralmente assunta dalla madre, può questa circostanza costituire fonte di risarcimento di danno per il padre e per il figlio?
Nel caso oggetto della pronuncia, una volta appurati una serie di elementi probatori ed esclusa l’ipotesi di condotte abusanti e maltrattanti ad opera del padre sul figlio, il Tribunale ha ritenuto che l’allontanamento del bambino dal padre sia riconducibile alla madre che ha unilateralmente deciso di interrompere qualsiasi rapporto tra i due, nonostante l’esito delle indagini penali, mantenendo ferma la sua posizione anche a seguito della terza archiviazione del padre.
I Giudici hanno osservato che il comportamento della madre ha precluso l’instaurazione di un rapporto sano tra il padre e il figlio, tanto da arrivare a concludere che le sue capacità genitoriali sono compromesse, non avendo la madre rispettato il “criterio dell’accesso all’altro genitore”.
Considerata la durata dell’emarginazione della figura paterna protrattasi per tre anni, delle presumibili sofferenze patite sia dal padre, per il distacco fisico ed emotivo dal figlio, che dal bambino, privato dell’apporto del genitore rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, i giudici ha ritenuto giusto indennizzare il pregiudizio patito da ciascuno dei soggetti interessati.