La disaffezione tra i coniugi, che legittima ai sensi dell’art. 151 c.c. la separazione, non necessariamente può essere conseguenza della aperta violazione dei doveri matrimoniali.
La sentenza della Corte di cassazione 1164/2014 sez. I del 21/1/2014 fa il punto sull’argomento della “disaffezione coniugale”. I giudici di Piazza Cavour approfondiscono il concetto della intollerabilità della convivenza ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.
In breve, afferma la corte, che non è necessaria “la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l’altro coniuge desideri continuarla. Espressione dell’atteggiamento di disaffezione e distacco unilaterale, può considerarsi dunque la presentazione stessa del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze (negative) del tentativo di conciliazione: è evidentemente venuto meno – afferma la Corte – quel principio del consenso che, dopo la riforma del 1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, e il giudice non può che prenderne atto” pronunciando la separazione.