La cassazione è intervenuta con una decisione del marzo scorso sul dolente argomento della spettanza dell’assegno di divorzio in caso di breve durata del matrimonio.
I supremi giudici, ribadendo un indirizzo ormai consolidato, hanno affermato come la determinazione dell’assegno di divorzio debba essere correlata alla durata del matrimonio e come, pertanto, il coniuge richiedente l’assegno non abbia diritto laddove egli sia stato sposato per pochi mesi (in quel caso 100 giorni) dei quali solo 15 passati in regime di convivenza.
Decisione assolutamente da condividere per il semplice motivo che vede, l’assegno di divorzio, trovare il suo fondamento, tra l’altro, in un vincolo di comunione materiale e spirituale tra i coniugi di modo che, ove tale vincolo per la brevità della durata del matrimonio, si debba presumere non esserci mai stato verrà meno anche il diritto all’assegno divorzile.