In vista del divorzio meglio farsi anticipare il TFR

Il coniuge divorziato, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha diritto ad una parte del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’ex coniuge, pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio
Il trattamento di fine rapporto non spetta, dunque, in caso di assegno divorzile non periodico ma corrisposto una tantum e, naturalmente, non spetta neppure in caso di passaggio a nuove nozze ed infatti, in tal caso, anche l’assegno di divorzio viene a cessare.
Presupposto per il diritto alla quota di TFR è il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio al momento in cui viene ad esistenza il diritto al TFR.
Il diritto alla quota di TFR non viene meno laddove l’indennità venga a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Anche in caso di unione civile tra coppie dello stesso sesso spetta il diritto ad una quota di TFR.

 

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La ragione per cui l’art. 12 bis della l. 1 dicembre 1970, n. 898, prevede il diritto dell’ex coniuge ad una parte di TFR risiede in motivi di carattere solidaristico. Si vuole attribuire un riconoscimento monetario al contributo dato dal coniuge, spesso la moglie, all’attività lavorativa dell’altro coniuge e quindi alla crescita economica della famiglia durante il matrimonio. Il fondamento dell’istituto poggia dunque in un concetto di famiglia che vede il coniuge più debole, la moglie, in prevalenza addetta alla cura dei figli e della casa ed il marito dedito ad una attività lavorativa. L’attribuzione di una quota di TFR, rapportata alla durata del matrimonio, rappresenta una sorta di risarcimento per il lavoro non riconosciuto della donna che, proprio per essere spessissimo il coniuge debole, è quello dei due ex coniugi a cui viene attribuito l’assegno di divorzio.
Ma cosa succede se durante il rapporto di lavoro il coniuge ha ricevuto anticipi sul TFR? In caso di divorzio si dovrà tenere di conto di detti anticipi al fine di calcolare la quota spettante all’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio?
La giurisprudenza, diversamente dalla dottrina, ritiene che la quota di TFR spettante all’ex coniuge debba essere calcolata al netto di quanto percepito dal coniuge titolare del trattamento in costanza di rapporto di lavoro a titolo di anticipazioni sul TFR (Cass. 29 ottobre 2013, n. 24421). Quindi, in vista del divorzio, meglio farsi anticipare il TFR.

Avv. Luigi Cecchini