Corte App. L’Aquila 4 ottobre 2018, n. 839
La questione esaminata dalla Corte d’appello dell’Aquila riguarda la possibilità per il Presidente, in fase presidenziale, di anticipare il giudizio sulla debenza dell’assegno divorzile oppure no.
La Corte, ha stabilito che in sede di provvedimenti provvisori, il Giudice del divorzio non è chiamato ad applicare i nuovi criteri di fissazione dell’assegno divorzile stabiliti dalla Cassazione, che potranno, semmai, operare solo a seguito dell’emissione della sentenza che dichiara il divorzio e non prima.
Tale possibilità è stata negata evidenziando come “nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi”.
Conseguentemente, precisa la Corte, “il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno divorzile potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima”. Sulla scorta di tale principio e preso atto che “i redditi delle parti non hanno subito modifiche apprezzabili”, la Corte d’appello ha ritenuto che “non vi sia motivo di modificare le condizioni della separazione, che vanno ripristinate. Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle prove che saranno eventualmente raccolte nel corso dell’istruttoria”.
Secondo questa decisione, quindi, lo scioglimento del matrimonio costituisce l’indefettibile presupposto della pronuncia sull’assegno divorzile, sicché solo a fronte di detto scioglimento e del conseguente mutamento dello status delle parti è dato di valutare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno che prolunghi, anche nella fase post coniugale, il vincolo di solidarietà.