Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, se questi ha iniziato una attività lavorativa

E’ quanto affermato in una recente ordinanza la Corte di cassazione (7/1/2014) che ha respinto il ricorso del figlio, quasi trentenne, volto ad ottenere, dal padre divorziato, un assegno di mantenimento.

La Corte, richiamando il suo precedente orientamento (Cass. n. 26259 del 2005; n. 1761 del 2003) ha escluso il diritto al mantenimento qualora risulti che il figlio abbia già svolto una attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità occupazionale e non frequenti con profitto il corso di laurea al quale risulti formalmente iscritto da diversi anni.

 

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Afferma la cassazione che non è rilevante il fatto che, nell’attualità, il richiedente si trovi disoccupato e quindi momentaneamente privo di sostentamento economico, poiché i presupposti per l’obbligo di mantenimento sono già venuti meno e non possono certo risorgere per il solo fatto dell’attuale mancanza di occupazione.

Conclude la Corte che, tutt’al più potrebbe sorgere, nel genitore, un dovere alimentare, il cui presupposto è però del tutto differente, fondandosi sul dovere di solidarietà parentale.