Il genitore non sempre è responsabile dell’illecito dell’incapace

Un argomento dibattuto è stato di recente affrontato dalla cassazione con la sentenza 1321/2016. Si tratta della responsabilità per fatto illecito del maggiorenne incapace.

La corte era chiamata a giudicare il caso di un soggetto maggiorenne, incapace non dichiarato (affetto da schizofrenia paranoide) che, lasciato dal padre solo per alcune ore in una isolata casa di campagna, aveva ucciso un suo coetaneo sfortunatamente presente in quel momento.

I giudici del tribunale civile avevano condannato al risarcimento del danno in favore del fratello della vittima entrambi i genitori del folle. In appello, la corte aveva riformato la sentenza, mandando assolta da ogni responsabilità la madre, sul seguente presupposto: solo il padre si era consapevolmente assunto l’obbligo di custodia del figlio maggiorenne ma incapace, la madre vi aveva abdicato consapevole di non poter essere più in grado di assolvere a questo gravoso impegno.

 

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In altri termini, secondo la corte di appello, l’obbligo di sorveglianza e la conseguente responsabilità, erano stati trasferiti dalla madre al padre dell’incapace che liberamente se li era assunti. Ne conseguiva l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo.

La cassazione ha confermato la sentenza d’appello affermando il seguente principio: il dovere di sorveglianza può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare, e viene meno per effetto della scelta contraria con la quale si decida di non tenere più l’incapace presso di sé. Tuttavia, per liberarsi della responsabilità, è necessario, afferma la cassazione, che l’obbligo di sorveglianza si trasferisca ad altro soggetto per contratto, per legge o altro.