Il fatto: due donne sposate in Spagna, di cui una cittadina italiana. Una delle due partorisce un figlio nato con l’inseminazione eterologa su ovulo donato dall’altra. L’ufficiale di stato civile spagnolo trascrive l’atto di nascita del bambino come figlio della madre A e della madre B.
La madre italiana, la donatrice di ovulo e non quella che lo aveva partorito, chiede all’ufficiale di stato civile italiano la trascrizione dell’atto di nascita, ma l’ufficiale dello stato civile rifiuta. Da qui il ricorso al tribunale di Torino che dà ragione al comune perché, nel nostro ordinamento, madre è soltanto colei che ha partorito il figlio.
La Corte di appello torinese, investita dell’impugnazione, accoglie invece il ricorso ed ordina la trascrizione. Ricorre in cassazione il Procuratore Generale della Corte torinese, ma la cassazione respinge il ricorso confermando la decisione della Corte di appello.
Secondo i giudici della cassazione la richiesta di trascrizione non contrasta con l’ordinamento italiano dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status di filiazione acquisito all’estero. Insomma: non ci può essere contrasto tra due status di figlio legittimo.