L’ex partner del genitore ha diritto di mantenere un rapporto significativo, assimilabile a quello genitoriale, con il figlio dell’ex convivente?
La questione, ridotta ai minimi termini, può essere così sintetizzata: nell’ambito di un rapporto di coppia, tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sposate, conviventi oppure unite civilmente, una di esse è genitore (potrà essere genitore biologico o adottivo) di un minore, se il rapporto di coppia finisce, che diritti-doveri ha l’ex partner, non genitore, verso il figlio dell’altro?
Si consideri che, spesso, il rapporto di coppia genera legami molto forti, non solo all’interno della coppia stessa ma anche tra uno dei due partners e tutti gli altri soggetti in qualche nodo legati all’altro da vincoli di parentela o affinità e, tra questi, primi tra tutti i figli del partner.
In sostanza è frequente che il figlio di uno dei due componenti della coppia, pur non avendo alcun legame biologico con il figlio dell’altro, sia comunque a questi unito da sentimenti in tutto e per tutto eguali a quelli che caratterizzano il genitore, partecipando fattivamente e amorevolmente alle sue cure, morali e materiali, al suo sostegno educativo, alla sua formazione personale.
In caso di cessazione della convivenza può accadere che il partner non genitore intenda continuare, come avviene nella coppia sposata che si separa, a mantenere un rapporto tangibile con il figlio dell’altro, continuando a partecipare alla sua educazione e quindi pretendendo di vederlo e tenerlo, periodicamente, con sè. Se il genitore biologico (o adottivo) si oppone che cosa potrà fare l’ex convivente?
L’art. 337 ter cod. civ. non fornisce una risposta adeguata, atteso che riconosce il diritto alla genitorialità solo al genitore biologico (o adottivo).
Il caso si è posto davanti alla Corte di Appello di Palermo che ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 337 ter c.c. «nella parte in cui […] non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico».
La Corte Costituzionale, con sentenza 225/2016, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità. Tuttavia, la Consulta, ha individuato un rimedio specifico laddove ha affermato che l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 del cod. civile.
La pronuncia della Corte consentirà, pertanto, al giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” al caso concreto, ma non su ricorso dell’ex partner, non legittimato, bensì del pubblico ministero, legittimato dall’art. 336 cod. civ., al quale però la condotta pregiudizievole dell’interesse del minore potrà essere segnalata anche dell’adulto (non parente) coinvolto nel rapporto in questione.