Il danno da responsabilità medica in caso di soggetto affetto da precedente patologia

La cassazione è intervenuta, nel febbraio scorso (sent. 3893) su una questione attinente la liquidazione del danno da responsabilità medica in favore di un soggetto già portatore di handicap, rimasto seriamente danneggiato a seguito di un atto medico.

Nella specie si trattava di un danno da ipossia cerebrale conseguente ad errore nella gestione del travaglio. Sennonché il bambino, nato con danno cerebrale dovuto al ritardo nel parto, era affetto anche da sindrome down, preesistente alla causa (di danno) di origine umana.

La corte di appello aveva qualificato la sindrome Down come concausa del danno procedendo così allo scorporo dal 100% di invalidità permanente di quella porzione imputabile solo alla concausa rappresentata appunto dalla sindrome di Down. Così facendo la corte di appello aveva richiamato un precedente isolato della stessa cassazione espresso nella sentenza 97572009.

 

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La cassazione, con la sentenza in esame, ha invece cassato la sentenza di merito ritenendo che la condotta del medico ginecologo avrebbe dovuto essere considerata come causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva l’invalidità del minore. In altre parole, secondo la cassazione, se dall’esame della condotta del medico emerge che questa è stata la causa del danno indipendentemente dalla causa originaria, di per sé idonea a determinare l’invalidità riscontrata, il relativo autore sarà tenuto a risarcire l’intero danno. La condotta del medico, in tale ipotesi, viene a porsi quale specifico ed autonomo antecedente causale dell’evento dannoso.