Il tribunale di Matera, con decisione del marzo 2018, anticipa i temi che poi sarebbero stati in parte ripresi da cassazione sez. unite 18287/18 del luglio scorso, individuando in sette punti i principi da considerare per accertare il diritto all’assegno di divorzio.
Dopo cassazione 11504 e l’archiviazione del vetusto criterio del tenore di vita, la giurisprudenza è andata alla ricerca di nuovi principi che, conformemente ai dettami dell’art. 5 L. div., consentissero di individuare i criteri per la determinazione dell’assegno, senza che questo, come spesso in passato era avvenuto in applicazione del criterio del precedente tenore di vita, finisse per rappresentare una ingiusta locupletazione in favore di uno dei due ex coniugi ed a danno dell’altro.
Ebbene, cassazione sez. unite citata pare avere risolto la questione, almeno per adesso, introducendo criteri mitigatori del radicale dettato di cassazione 11504.
Il tribunale di Matera, con la sentenza del marzo scorso, ha anticipato le conclusioni cui è pervenuta cass. sez. un. 18287, assumendo che l’adeguatezza dei mezzi non può essere rapportata al tenore di vita matrimoniale, poiché diversamente si originerebbero indebite locupletazioni a danno del coniuge più abbiente, ma deve essere considerata in relazione a vari criteri i quali possono riassumersi: nella funzione assistenziale dell’assegno, nelle condizioni complessive dei coniugi, nel reddito complessivo del marito, nell’apporto dato dalla moglie alla famiglia, nelle condizioni concordate con la separazione consensuale e nella durata del matrimonio.
Pertanto, la valutazione complessiva dei suddetti criteri dovrà essere oggetto della decisione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di attribuzione di un assegno di divorzio.
Avv. Luigi Cecchini.